L’INPS, con messaggio n. 4546 del 9 maggio 2014 ha fornito precisazioni su domande inerenti la mini ASpI.
In particolare, chiarisce l’Istituto, se un lavoratore presenta domanda di indennità miniASpI, dopo avere beneficiato di precedente altra indennità miniASpI, l’applicazione utilizzata - attraverso il calcolo automatico dei periodi contributivi già utilizzati espressi in giornate - permette di ridurre la durata della nuova prestazione richiesta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 21 della Legge n. 92/2012 che stabilisce che "ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione".
In fase di istruttoria, pertanto, le giornate riportate nel campo “Periodi contributivi già utilizzati espressi in giornate" sono detratte dalla durata della nuova prestazione.