La COVIP ha risposto ad un quesito posto da un fondo pensione preesistente in merito alla possibilità per il lavoratore di devolvere al proprio Fondo pensione, in accordo con l’azienda, anche il TFR pregresso maturato dopo il 1° gennaio 2007.
Per la Commissione di vigilanza, la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - la quale ha introdotto, nell'art. 23 del D.Lgs. n. 252/2005, il comma 7-bis, al fine di definire le modalità di tassazione delle prestazioni di previdenza complementare relative a quote di TFR maturate in anni precedenti al 1° gennaio 2007 e devolute dopo detta data alla forma di previdenza complementare prescelta dal lavoratore – ha una circoscritta valenza fiscale per cui non pone preclusioni alla devoluzione a previdenza complementare anche del TFR pregresso maturato successivamente al 1° gennaio 2007.
Qualora detto stock di TFR sia rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS, la COVIP ritiene quindi che sia senz'altro possibile che lo stesso sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Per quanto concerne, invece, il TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell’aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all'art. 2120 c.c. e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, la Commissione ha interessato della questione i competenti Uffici dell’INPS, al fine di promuovere una riflessione sul tema e l’adozione di iniziative che, nell'ottica della rilevante finalità sociale della previdenza complementare, consentano ai lavoratori dipendenti di versare alla forma pensionistica complementare prescelta anche il TFR pregresso accantonato presso il Fondo di Tesoreria.