L’Inps, con messaggio n. 4765 del 19 maggio 2014, ha ricordato che fra i redditi assimilati al lavoro dipendente sono ricomprese le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n.124 del 21 aprile 1993 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare, a seguito della sentenza della Cassazione, Sezione tributaria n. 13095/2006, recepita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25, del 26 giugno 2006.
Stante quanto sopra - chiarisce il messaggio - gli Enti diversi dall’Istituto, che erogano prestazioni pensionistiche complementari e pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare, devono procedere autonomamente alla corresponsione dell’intero bonus previsto dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66.
I suddetti Enti provvederanno all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale Pensioni per l’anno corrente.