Nel corso di Forum Lavoro 2014, organizzato dai CDL e tenuto il 21 maggio, sono state fornite numerose risposte a questioni dubbie che presenta la legge di conversione (n. 78/2014) del Dl Lavoro (n. 34/2014).
Apprendistato
Con riferimento all’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti, grazie alla modifica apportata al nuovo comma 3 bis, art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, solo per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, hanno, tuttavia, la possibilità di individuare limiti diversi.
Dal computo della suddetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Infine, qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è ancora consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli