Alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, rispetto al diritto di difesa del datore di lavoro, prevalgono le esigenze di riservatezza delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede di verifica ispettiva in quanto la divulgazione dei dati contenuti potrebbe comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 8051 del 2 maggio 2014, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 863 del 24 febbraio 2014, è tornato sulla questione dell’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori all’atto dell’accesso ispettivo al fine di uniformare le modalità operative degli Uffici.