Notizia

Anche i sindaci responsabili di mancata convocazione assembleare

Pubblicato il 17 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In caso di perdite che superano il capitale sociale, la mancata convocazione dell’assemblea per l’adozione dei necessari provvedimenti, assimila i sindaci agli amministratori. 
Sindaci responsabili in solido con i manager
Tutti i sindaci e gli amministratori, succedutisi negli esercizi in cui le perdite prodotte hanno portato alla completa erosione del capitale sociale, sono responsabili in via solidale e tenuti quindi al risarcimento del danno. 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10452 del 14 marzo 2014 depositata il 14 maggio, individua nella “prosecuzione dell'attività, malgrado le perdite dell'intero capitale sociale, la condotta illecita degli amministratori e nella mancata assunzione di iniziative la fonte di responsabilità dei sindaci”. 
Non costituisce un esimente per la Suprema Corte il fatto che alcuni sindaci siano subentrati in un momento successivo a quello in cui la perdita che stava erodendo il capitale fosse già emersa in sede di approvazione dei bilanci prima della loro nomina. A mettere al riparo dalle accuse i nuovi sindaci non è stato sufficiente il fatto che questi avessero segnalato al Cda ammanchi di cassa dopo alcuni mesi dal loro subentro. Più grave è risultata la loro mancata vigilanza e il fatto di non aver evitato il danno convocando tempestivamente l’assemblea. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).