In caso di perdite che superano il capitale sociale, la mancata convocazione dell’assemblea per l’adozione dei necessari provvedimenti, assimila i sindaci agli amministratori.
Sindaci responsabili in solido con i manager
Tutti i sindaci e gli amministratori, succedutisi negli esercizi in cui le perdite prodotte hanno portato alla completa erosione del capitale sociale, sono responsabili in via solidale e tenuti quindi al risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10452 del 14 marzo 2014 depositata il 14 maggio, individua nella “prosecuzione dell'attività, malgrado le perdite dell'intero capitale sociale, la condotta illecita degli amministratori e nella mancata assunzione di iniziative la fonte di responsabilità dei sindaci”.
Non costituisce un esimente per la Suprema Corte il fatto che alcuni sindaci siano subentrati in un momento successivo a quello in cui la perdita che stava erodendo il capitale fosse già emersa in sede di approvazione dei bilanci prima della loro nomina. A mettere al riparo dalle accuse i nuovi sindaci non è stato sufficiente il fatto che questi avessero segnalato al Cda ammanchi di cassa dopo alcuni mesi dal loro subentro. Più grave è risultata la loro mancata vigilanza e il fatto di non aver evitato il danno convocando tempestivamente l’assemblea.