L’Amministrazione finanziaria non può emettere un accertamento nei confronti dei soci e del liquidatore di una Srl estinta, richiamando semplicemente l’articolo 2495 del Codice civile, dal momento che questo “non è di per sé sufficiente a costituire un valido titolo” per emettere l'avviso di accertamento.
Requisiti di regolarità formale e motivazionale dell’avviso di accertamento
Il Fisco, presentando appello, sosteneva che, anche se la società era estinta e cancellata dal Registro delle imprese, i crediti pendenti nei confronti della stessa restavano a carico dei soci, ai quali veniva trasferita la legittimazione sostanziale e processuale.
La Ctr Lombardia – sentenza n. 499/7/2014 – rigettando il ricorso, sancisce che l’atto di accertamento deve specificare perché è stata effettuata la notifica ai soci e non semplicemente ribadire che la società è estinta.
Dunque, il richiamo all’articolo 2495 del CC relativo alla “Comunicazione di violazioni tributarie” non è sufficiente dal momento che l'avviso di accertamento di una violazione di carattere fiscale deve avere requisiti di regolarità sia formale che motivazionale e, inoltre, secondo quanto previsto dalla Legge 212/2000 gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono motivati se indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Per la Ctr, quindi, mancano le ragioni giuridiche che sorreggono l'emissione degli atti nei confronti dei soci per cui non può essere invocata la responsabilità solidale nei confronti degli stessi. Il Fisco nell’atto di accertamento è tenuto a motivare la corresponsabilità dei soci per poter avanzare la propria pretesa nei loro confronti.