Notizia

Detrazione Iva, diritto e obblighi di documentazione

Pubblicato il 21 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 11168 del 21 maggio 2014, la Corte di cassazione ha confermato le decisioni con cui i giudici di merito avevano annullato un provvedimento emesso dall'agenzia delle Entrate nei confronti di una società contribuente per irregolare tenuta delle scritture contabili. 
L'amministrazione finanziaria aveva provveduto al recupero dell'Iva portata in detrazione, oltre a interessi e sanzioni, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale dalla quale era emerso che la contribuente non aveva stampato i registri Iva su supporto cartaceo, conservando gli stessi esclusivamente su supporto magnetico. 

Favor rei in materia di illeciti tributari 
I giudici di Cassazione hanno aderito alle conclusioni rese in sede di merito secondo cui andava applicato, nel caso di specie, il principio del favor rei previsto in materia di illeciti tributari. 
Andava preso in considerazione, ossia, il fatto che, al momento della verifica, il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, di riferimento per quel che concerne l'obbligo di stampare su carta le registrazioni informatiche, non risultava ancora spirato. 

Chiarimenti sugli obblighi di documentazione 
Con la decisione, la Corte ha altresì evidenziato che, relativamente al diritto di detrazione Iva, è sì possibile che gli Stati membri, in conformità dei propri ordinamenti, disciplinino obblighi di documentazione delle operazioni attive e passive. 
In ogni caso, i medesimi non possano individuare "prove legali" dalle quali far dipendere il diritto della detrazione Iva. 



Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).