Con sentenza n. 11168 del 21 maggio 2014, la Corte di cassazione ha confermato le decisioni con cui i giudici di merito avevano annullato un provvedimento emesso dall'agenzia delle Entrate nei confronti di una società contribuente per irregolare tenuta delle scritture contabili.
L'amministrazione finanziaria aveva provveduto al recupero dell'Iva portata in detrazione, oltre a interessi e sanzioni, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale dalla quale era emerso che la contribuente non aveva stampato i registri Iva su supporto cartaceo, conservando gli stessi esclusivamente su supporto magnetico.
Favor rei in materia di illeciti tributari
I giudici di Cassazione hanno aderito alle conclusioni rese in sede di merito secondo cui andava applicato, nel caso di specie, il principio del favor rei previsto in materia di illeciti tributari.
Andava preso in considerazione, ossia, il fatto che, al momento della verifica, il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, di riferimento per quel che concerne l'obbligo di stampare su carta le registrazioni informatiche, non risultava ancora spirato.
Chiarimenti sugli obblighi di documentazione
Con la decisione, la Corte ha altresì evidenziato che, relativamente al diritto di detrazione Iva, è sì possibile che gli Stati membri, in conformità dei propri ordinamenti, disciplinino obblighi di documentazione delle operazioni attive e passive.
In ogni caso, i medesimi non possano individuare "prove legali" dalle quali far dipendere il diritto della detrazione Iva.