La Camera di Commercio di Lecce rivolge al Ministero dello Sviluppo economico un quesito sulla procedura di accertamento delle cause di scioglimento di una Srl e sulla nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate (ai sensi dell’articolo 2484 del Codice civile).
Il Mise risponde con la nota del 19 maggio 2014, prot n. 94215, del dipartimento XXI registro imprese.
Semplificazioni per la nomina dei liquidatori
In caso di scioglimento di una Srl – si specifica nella nota - il verbale di nomina del liquidatore può non rivestire la forma dell'atto pubblico, dal momento che nelle delibere possono essere inserite precisazioni sui poteri attribuiti agli stessi liquidatori, rispetto a quanto previsto dalle norme civilistiche.
Pertanto, è da considerarsi legittima la delibera assembleare con la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l’ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 C.c. che non rappresentino una espressione della volontà dei soci finalizzata a modificare l’atto costitutivo societario.
Viceversa, è da considerare obbligatorio il ricorso alla verbalizzazione notarile in tutti i casi in cui la delibera di nomina dei liquidatori avvenga successivamente rispetto a quanto previsto nello statuto, con riferimento alle attribuzioni e ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti.
Analogo obbligo dell’intervento del notaio sussiste nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi del comma 6 del citato articolo 2484.