Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 114 del 19 maggio 2014 è pubblicata la Legge n. 78 del 16 maggio 2014, di conversione del Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Il provvedimento entra in vigore il 20 maggio 2014.
NUOVA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 78/2014 nel D.L. n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996, da quest’anno le imprese potranno ricominciare a fruire della riduzione contributiva, entro i limiti delle risorse disponibili, per i contratti di solidarietà difensivi di tipo “A”.
Comunque, occorrerà attendere un decreto interministeriale che individui i criteri per la concessione del beneficio.
In sede di conversione, inoltre, è stato stabilito che la misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale - dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro sopra il 20% - è fissata in maniera generalizzata al 35%.
Si ricorda che in precedenza la norma prevedeva che la misura della riduzione era del 25% ed era elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988; tuttavia, qualora l'accordo disponeva una riduzione dell'orario superiore al 30%, la predetta misura era elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.
Ad ogni buon conto, l’ultimo sblocco di fondi che ha consentito l’utilizzo dell’agevolazione in questione risale ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31/12/2005.