E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 118 del 23 maggio 2014, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 79412 del 18 febbraio 2014, inerente la “Determinazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 delle prestazioni ASpI e miniASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione in attuazione dell'articolo 2, comma 27, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Ai sensi del citato DM, le indennità ASpI e miniASpI sono liquidate in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione ed in particolare:
- per il 2014 sono liquidate per un importo pari al 40% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2, Legge n. 92/2012;
- per il 2015 sono liquidate per un importo pari al 60% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012;
- per il 2016, sono liquidate per un importo pari all'80% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2, Legge n. 92/2012;
- per il 2017 sono liquidate per un importo pari al 100% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2, Legge n. 92/2012.