La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 22 maggio 2014, causa C-539/12, si è occupata della composizione della retribuzione spettante per le ferie annuali erogata ai lavoratori il cui salario è formato da stipendio di base e provvigioni sulle vendite.
Nel caso di specie, la Corte ha concluso che non è conforme alla Direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, una prassi o norma nazionale in forza della quale il lavoratore, la cui retribuzione è composta, da una parte, da uno stipendio di base e, dall'altra, da una provvigione (importo fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore) abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.