Il D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito dalla Legge n.78 del 16 maggio 2014, ha sdoganato il contratto a termine prevedendo che lo stesso possa essere stipulato senza causale per 36 mesi (consulta anche l’articolo di Edicola: “Forum Lavoro 2014: contratto a termine senza co.co.pro.”).
Tuttavia è stato fissato un limite ai contratti a tempo determinato stipulabili dalle aziende, pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Posto che i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti potranno sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, per la generalità delle aziende il superamento del limite legale non comporterà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma solo l’applicazione di una sanzione amministrativa:
- pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se si supera di una sola unità il limite fissato dalla legge;
- pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale é superiore a uno.