Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 maggio 2014, ha dichiarato discriminatoria la condotta tenuta dall’INPS consistente nell’aver affermato nella circolare n. 4 del 15 gennaio 2014, che il diritto all’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai Comuni per l’annualità 2013 decorreva solo dall’1.7.2013.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l’art. 13, c. 1, Legge n. 97/2013, di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, ha espressamente previsto che l’assegno in questione vada erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini extraUe che siano soggiornanti di lungo periodo.
La disposizione in esame non può, tuttavia, essere ostativa al riconoscimento ai soggiornanti di lungo periodo del diritto all’assegno anche per i periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 97/2013, atteso che il diritto sussisteva in capo ai suddetti soggetti già antecedentemente all’emanazione della legge di recepimento della direttiva.
L’Istituto, con comunicato del 26 maggio 2014, informa di aver avviato gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento anche se si sta occupando, nello stesso tempo, di impugnarlo in appello, richiedendone la sospensione, in particolare in punto discriminazione.