L’INPS, con messaggio n. 4956 del 28 maggio 2014, ha fornito precisazioni circa l'accredito dei contributi figurativi in favore dei lavoratori autonomi.
Normalmente, gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi sono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale nei casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti.
In deroga al predetto criterio, in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma è comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo in detta gestione.
Nel caso in cui il requisito per l’accredito risultasse perfezionato in più gestioni, l’intero periodo dovrà essere accreditato in base alla scelta formalizzata dell’interessato.
Nelle ipotesi di periodi di:
- servizio militare;
- malattia;
- congedo parentale;
- malattia specifica ex lege n. 88/1987;
in alternativa all’accredito figurativo nel FPLD, l’assicurato ha l’onere di indicare espressamente il fondo in cui ottenere ed utilizzare l’accredito.
Chiarisce il messaggio che l’interessato potrà chiedere lo spostamento della contribuzione figurativa da un fondo all’altro, ove ricorrano le condizioni specifiche per l’accredito ed a condizione che tale accredito non sia già stato utilizzato.
Poiché l’assicurato deve confermare o modificare la scelta effettuata anche all’atto del pensionamento, è stata modificata la domanda telematica di pensione con un apposito campo per la scelta del fondo di accredito da parte dell’assicurato. Le predette disposizioni valgono anche per l’accredito figurativo per servizio militare in favore dei lavoratori autonomi.