La Corte di cassazione, con la sentenza 11451 del 23 maggio 2014, chiede alle Sezioni unite di estendere alle società di persone il regime dell’Iva di gruppo, ex articolo 73, terzo comma, del Dpr 633/1972, riservato dalla prassi consolidata alle società di capitali.
Presto l’estensione sarà comunque operata dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce, in corso di
recepimento.
Si ricorda che l’opzione per l’Iva di gruppo dà la possibilità alla società controllante di compensare debiti e
crediti delle società controllate.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’agenzia delle Entrate contesta alla controllante società in nome collettivo la compensazione dei debiti delle controllate società di capitali.
Ma, nella sentenza in oggetto, la Cassazione rimanda al gap tra diritto dell'Unione europea e normativa
nazionale:
- il diritto comunitario prevede che il soggetto passivo sia unico, il gruppo deve avere un unico numero di
partita Iva;
- in Italia i soggetti che aderiscono al gruppo restano soggetti passivi distinti e la compensazione avviene tra rapporti finanziari di debito e di credito.
Infine, la Corte solleva la perplessità sulla determinazione dei soggetti ammessi da parte del Dm 13 dicembre 1979.
In merito alla qualifica del soggetto controllante, la società di persone viene prima esclusa e poi tollerata. Il Dm specifica la forma di società di capitali solo per la controllata.