L’Aiuto alla crescita economica (Ace), anche noto come incentivo alla capitalizzazione, è stato introdotto dal Dl 201/2011 ed è, dunque, operativo dal 2012.
Si tratta di una misura prevista per incentivare la capitalizzazione delle piccole e medie imprese ai fini di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con capitale di debito e quelle che invece si finanziano con capitale proprio.
L’Ace, in un ottica di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, mira ad incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio tramite una riduzione dell’imposizione sui redditi.
La circolare n. 12 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulle modalità applicative dell’agevolazione, fornendo risposte agli interrogativi più frequenti sorti in questi primi due anni di applicazione dell’incentivo.
L’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Questo rendimento è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta dell’agevolazione, mentre, ai sensi della legge di Stabilità 2014, "per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento".
Alla luce di ciò, la circolare 12/E/2014 precisa alcuni aspetti chiave.
L’Ace è riservata alle imprese e agli enti italiani residenti oltre che alle imprese e agli enti non residenti con
riguardo alle stabili organizzazioni nel nostro Paese.
L’agevolazione si applica anche ai soggetti Irpef che sono in regime di contabilità ordinaria ed esercitano attività d’impresa.
Una società non residente che acquisisce la residenza in un periodo d'imposta successivo a quello di prima applicazione dell'Ace, rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del beneficio, dal momento in cui assume la qualifica di soggetto residente e potrà calcolare l’agevolazione tenendo conto di tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
Per la quantificazione del beneficio è necessario che l’incremento di capitale sia in corso nel primo periodo d’imposta in cui opera l’agevolazione indipendentemente dalla durata dello stesso. Pertanto, nell’ipotesi di periodo d’imposta superiore o inferiore all’anno, il capitale proprio va ragguagliato alla durata effettiva del periodo al fine di rendere questa variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale che è determinato su base annuale.
Nel caso di un gruppo, le singole società devono attribuire al gruppo le eccedenze non utilizzate nei limiti di capienza del reddito complessivo del consolidato.