Perché possa ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
Questo delitto è, infatti, un reato di pericolo a dolo generico.
Irrilevante il nesso causale tra distrazione e fallimento
In tale contesto, inoltre, è del tutto irrilevante l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta realizzatasi attraverso un atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale ed il fallimento, non essendo affatto necessario il riscontro di una consequenzialità tra la distrazione e la dichiarazione di fallimento.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 21838 del 28 maggio 2014 e con cui è stata confermata la condanna per concorso in bancarotta per distrazione in capo ad un commercialista accusato dopo che aveva incassato delle cifre molto altre da un'azienda in stato di dissesto.