Istruzioni precise per il professionista iscritto nel Registro dei revisori che, in possesso dei requisiti di indipendenza, accetta l’incarico di “attestatore” di un piano di risanamento per conto di un imprenditore in crisi vengono offerte dall’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’Irdcec, in collaborazione con Aidea, Andaf, Apri e Ocri, pubblica in consultazione la bozza del documento “Principi di attestazione dei piani di risanamento” con la quale si vogliono chiarire alcune questioni operative legate al contenuto delle attestazioni e alla figura del professionista incaricato.
Il professionista incaricato di rilasciare l’attestazione di fattibilità del piano di risanamento scelto dall’azienda in crisi per il risanamento della propria posizione debitoria deve emettere una relazione, solo dopo aver accertato la veridicità dei dati aziendali ed effettuato un’analisi di sensitività per meglio tutelate terzi e creditori.
Eventuali dati non veritieri potrebbero, infatti, rendere inattendibile la fattibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o la proposta di concordato avanzata dalla società in crisi. Verificati i dati, il professionista scelto dall’imprenditore, in modo del tutto indipendente valuterà se sussistono i presupposti per attestare la fattibilità del piano.
Il compenso pattuito deve essere adeguato per il professionista sia in relazione all’attività da svolgere che ai rischi che lo stesso deve assumersi. È bene per il professionista che accetta l’incarico specificare nella lettera di mandato la limitazione della propria responsabilità in caso di omesse informazioni o mancata collaborazione da parte dell’imprenditore.
Per accettare l’incarico di “attestatore” è necessario che il professionista rilasci una dichiarazione in cui specifichi il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’accettazione dello stesso. Deve così dichiarare di essere iscritto nel Registro dei revisori, all'Ordine degli avvocati o dei commercialisti, sezione A, e di non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione o inibizione all'esercizio della professione cui appartiene.
È necessario poi il requisito dell’indipendenza: il professionista non deve aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore.