In materia di accertamento delle imposte sui redditi ed ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, il prezzo versato per l'acquisto di un bene si deve presumere corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell'imposta di registro. E ciò, fino a prova contraria il cui onere grava sul contribuente.
Sussiste, infatti, una presunzione semplice di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell'imposta sui redditi.
E questo principio va applicato sia quando il prezzo di trasferimento di un cespite rilevi come prezzo ricevuto, sia quando esso rilevi come prezzo pagato.
E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 12462 depositata il 4 giugno 2014.