L'agenzia delle Entrate, con la circolare 14 del 4 giugno 2014, fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina della deducibilità, ai fini Ires e Irap, delle perdite e delle svalutazioni dei crediti (legge Stabilità 2014).
Tra le precisazioni, la deducibilità dall’Ires, a partire dal 2013, anche delle perdite sui crediti cancellati
in applicazione dei principi contabili nazionali.
Per gli Enti creditizi e finanziari, è spiegato che la deducibilità per le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela iscritti a bilancio che comportano perdite o svalutazioni è spalmata in 5 anni e in quote costanti. Resta la deducibilità integrale nell’esercizio di realizzo per le perdite su crediti derivate da cessione a titolo oneroso.
Per la deduzione delle rettifiche dei crediti diversi da quelli verso la clientela è ancora necessario verificare gli elementi certi e precisi.
Le regole sulla deducibilità delle rettifiche valgono anche in caso di imprese di assicurazione.
Nella circolare viene ricordato, inoltre, che per la base imponibile Irap di assicurazioni, enti creditizi e finanziari, il valore della produzione netta conterrà la rilevanza delle rettifiche e delle riprese nette sui crediti, ma saranno da considerare solo quelli verso la clientela (o verso gli assicurati per gli enti assicurativi) e iscritti a bilancio.