Notizia

L'Agenzia spiega la disciplina su perdite e svalutazioni dei crediti

Pubblicato il 05 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 14 del 4 giugno 2014, fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina della deducibilità, ai fini Ires e Irap, delle perdite e delle svalutazioni dei crediti (legge Stabilità 2014). 
Tra le precisazioni, la deducibilità dall’Ires, a partire dal 2013, anche delle perdite sui crediti cancellati
in applicazione dei principi contabili nazionali. 
Per gli Enti creditizi e finanziari, è spiegato che la deducibilità per le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela iscritti a bilancio che comportano perdite o svalutazioni è spalmata in 5 anni e in quote costanti. Resta la deducibilità integrale nell’esercizio di realizzo per le perdite su crediti derivate da cessione a titolo oneroso. 
Per la deduzione delle rettifiche dei crediti diversi da quelli verso la clientela è ancora necessario verificare gli elementi certi e precisi. 
Le regole sulla deducibilità delle rettifiche valgono anche in caso di imprese di assicurazione. 
Nella circolare viene ricordato, inoltre, che per la base imponibile Irap di assicurazioni, enti creditizi e finanziari, il valore della produzione netta conterrà la rilevanza delle rettifiche e delle riprese nette sui crediti, ma saranno da considerare solo quelli verso la clientela (o verso gli assicurati per gli enti assicurativi) e iscritti a bilancio.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).