L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 77035 del 6 giugno 2014, illustra le regole dell'affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, se riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative.
Per “operazioni straordinarie o traslative”, si intendono le operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda, cessione d’azienda o di partecipazioni, conferimento di partecipazioni di controllo e scambio di partecipazioni.
L'agevolazione, rivolta a società di capitali, società di persone e enti commerciali che, come detto, abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa, permette di derogare alle regole generali con il pagamento di una sostitutiva – 16% - che la legge 147/2013 (Stabilità 2014) mette a regime.
L'opzione per la sostitutiva:
- è esercitabile a condizione che le società facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione straordinaria o traslativa ha avuto efficacia giuridica, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali;
- non è esercitabile con riferimento a componenti di bilancio per cui si è già usufruito di altri regimi di riallineamento.
Scadenze dell’imposta sostitutiva
La sostitutiva è versata, a regime, in un’unica soluzione:
- entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale l’operazione ha avuto luogo;
- entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.