Se l’azienda dichiara costi talmente elevati da rendere improbabile l’identificazione del proprio reddito con quello standardizzato, l’accertamento basato sullo scostamento dagli studi di settore è da considerare nullo anche se non vi è stata la partecipazione del contribuente al contraddittorio in fase precontenziosa.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12860 del 6 giugno 2014.
La Corte ribadisce come l’accertamento tributario basato sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisca un sistema di presunzioni semplici la cui gravita, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del redito dichiarato dagli standard bensì nasce in esito al contraddittorio, che deve essere obbligatoriamente attivato, pena la nullità dell’accertamento.
Proprio in sede di contraddittorio il contribuente può motivare quali fatti giustificano l’esclusione dell’azienda dall’applicazione degli standard.
Il giudice tributario può, a sua volta, però valutare sia l’applicabilità degli standard al caso di specie che la controprova offerta dal contribuente, senza con ciò far ritenere la partecipazione o meno del contribuente al contraddittorio decisiva. L’esito del contraddittorio, dunque, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento.