Notizia

Immobili rivalutati senza scindere usufrutto e nuda proprietà

Pubblicato il 09 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 436/64/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha confermato la statuizione con cui i giudici di primo grado avevano annullato un avviso d'accertamento di rettifica del reddito di una contribuente per l'anno 2002, elevandolo in relazione a plusvalenza non dichiarata per una vendita di terreni lottizzati. 

Con riferimento a questa compravendita il figlio della contribuente era figurato come nudo proprietario dell'area in questione, mentre la stessa era intervenuta nella stipulazione nella sua qualità di usufruttuaria dell'area.
Perizia di stima sull'intero valore del fondo 
In questo contesto, il primo si era avvalso dei benefici di cui alla legge n. 488/2001 ed aveva provveduto a rivalutare gli immobili e procedere al relativo versamento sulla base di una perizia di stima dell'intero valore del fondo compravenduto, senza scinderne la parte pertinente alla nuda proprietà e all'esistente usufrutto. 
La donna si era difesa sostenendo che l'involontario errore commesso non aveva recato alcun pregiudizio all'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che la circolare ministeriale n. 81/E, contenente puntuali indicazioni ministeriali per procedere alla rivalutazione dei terreni concessi in usufrutto, era sopravvenuta soltanto successivamente alla fine del 2002.
Nessun danno all'erario
E i giudici di primo e secondo grado hanno aderito a tale assunto ribadendo che l'imposta sostitutiva versata aveva, comunque, consentito alla contribuente di affrancare sia il valore della nuda proprietà che il diritto di usufrutto relativo al terreno. 
La rivalutazione, ossia, era stata operata nel pieno rispetto dell'articolo 7 della Legge 448/2001.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...