L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, interviene con una serie di chiarimenti relativi alle agevolazioni fiscali previste, in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati, dal decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012.
Trattasi di società ad alto valore tecnologico non quotate, con sede principale in Italia costituite da non più di 48 mesi, che abbiano, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro e i cui utili non siano stati distribuiti dall’anno della loro costituzione e per tutta la durata del regime agevolativo.
Possono usufruire delle detrazione del 19% degli investimenti nelle start up innovative, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari, mentre l’agevolazione sale al 25% per gli investimenti nelle start up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.
Il limite massimo previsto per il periodo d’imposta su cui calcolare la detrazione Irpef è di 500 mila euro e riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative.
Le start up innovative e gli incubatori sociali che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato accedono al credito d’imposta al 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200 mila euro, a condizione che i posti siano conservati per almeno tre anni.
Inoltre alle start up operative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo, per cui non è previsto alcun test di operatività.
Tra le ulteriori agevolazioni previste, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti camerali.