L'invio telematico della dichiarazione dei redditi da parte dell'intermediario, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr n. 322/98, non costituisce adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale se non sussiste uno specifico incarico in tal senso.
Si tratta, infatti, di un adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale.
La contestazione porta all'accertamento
Ne consegue che, in ipotesi di relativa contestazione, è necessario che il giudice proceda ad accertamento della sussistenza dell'incarico; ed in assenza di questo accertamento, il contribuente non risponde per l'eventuale atto impositivo emesso sulla base della liquidazione automatica.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13138 dell'11 giugno 2014.