Non costituisce un “titolo” né tantomeno un’operazione con “effetti commerciali” la cessione di una “carta sconto” da parte di una società ai suoi clienti per favorire gli acquisti di beni e servizi a condizioni vantaggiose presso gli esercizi affiliati.
Non rappresentando un mezzo di pagamento e non essendo assimilabile ai titoli e agli altri effetti commerciali veri e propri, dunque, la vendita della suddetta carta non rientra tra le operazioni finanziarie che godono dell’esenzione Iva, ai sensi della sesta Direttiva Ue.
La Corte UE nega il regime di esenzione
Così, si esprime la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza depositata in data 12 giugno 2014, relativamente alla Causa C-461/12, nel fornire un’interpretazione ai giudici olandesi circa le disposizioni dell’articolo 135 della citata direttiva, che ritiene esenti da Iva le operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e altri effetti commerciali, come pure le operazioni relative ad azioni, quote di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, con esclusione però dei titoli rappresentativi di merci e di determinati diritti.
I giudici Europei bocciano così il comportamento assunto dalla società emittente, che aveva trattato la vendita delle carte sconto come operazione esente da Iva: il compenso percepito dalla società per la cessione delle carte, al fine di promuovere le vendite di imprese affiliate, non può essere ricondotto in una delle sopra indicate fattispecie di esenzione.
Proposta di modifica della Direttiva Iva
Dal momento che tale decisione potrebbe influenzare sempre di più anche la normativa interna, vista la grande diffusione di voucher e buoni da parte di molte imprese, si resta in attesa di conoscere la proposta di modifica della Direttiva 2006/112/Ce da parte della Commissione Europea proprio in merito al trattamento dei suddetti buoni ai fini Iva.
La proposta mira, infatti, a fissare le regole per la corretta distribuzione dei buoni, a definirli ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, a stabilire il momento della loro imposizione tendo conto di quelli che vengono distribuiti e riscattati all’interno di uno Stato membro e di quelli che circolano in più Stati. Tali nuove disposizioni legislative dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2015.