Notizia

Studi di settore come valido sistema di presunzioni semplici

Pubblicato il 13 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 13145 dell'11 giugno 2014, la Corte di cassazione ha definitivamente confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano censurato il Fisco per aver notificato ad un contribuente un atto impositivo ai fini delle imposte dirette e dell'Iva per l'anno 1998 sulla base di un accertamento effettuato con l'utilizzo dei parametri previsti dal DPCM del 1996 e non determinando ricavi e redditi secondo gli studi di settore, per come richiesto dal contribuente medesimo in sede precontenziosa. 
In particolare, l'agenzia delle Entrate aveva lamentato che, contrariamente all'assunto della sentenza d'appello, le risultanze derivanti dall'applicazione dei parametri assurgono a fonte di prova per presunzioni e invertono l'onere probatorio, ponendo a carico della parte contribuente di addurre allegazioni di contrario segno, senza che rilevino proposte e controproposte avanzate nella fase precontenziosa dell'accertamento per adesione.
Prevalenza rispetto ai parametri
Per contro, la Suprema corte ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata secondo cui il reddito andava determinato avvalendosi dei cosiddetti studi di settore, introdotti ed entrati in vigore nell'anno 1998, rispetto ai parametri “attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento desumibile dalla normativa che lo ha introdotto”. 
Nel caso di specie, inoltre, l'adozione di tali più adeguati strumenti di ricostruzione era stata accettata dall'Ufficio nel corso della fallita procedura di accertamento per adesione e con riferimento al cosiddetto ricavo o compenso di riferimento puntuale. 
E tale circostanza costituiva riprova del fatto che l'accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce valido sistema di presunzioni semplici.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 29 dicembre 2025
Iva Acconto

Versamento acconto IVA per il 2025 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

Scadenza del 29 dicembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Scadenza del 31 dicembre 2025
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 dicembre 2025
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaborato...