Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito” eroga, tra l’altro, specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
Con messaggio n. 5273 dell’11 giugno 2014, l’INPS ha chiarito che le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario versato dall’azienda stessa, dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo alla data di presentazione della domanda.
Tuttavia, continua il messaggio, non sempre le somme richieste e deliberate dal Comitato vengono interamente utilizzate dalle aziende nell’arco di tempo indicato nella delibera di autorizzazione, anche perché possono verificarsi casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione dell’orario di lavoro siano inferiori all’ammontare preventivato nell’accordo aziendale e nella domanda di finanziamento.
Alla luce di quanto sopra, l’INPS ammette la possibilità che, su richiesta dell’azienda, la parte residua dei finanziamenti richiesti e deliberati ma non utilizzata, possa essere messa nuovamente a disposizione dell’azienda stessa, per finanziare successive richieste, previa rideterminazione da parte del Comitato dell’importo originariamente autorizzato.
Conseguentemente, esaurito l’arco temporale indicato in delibera e in relazione al quale è stato concesso un finanziamento, l’azienda che voglia fruire di nuove prestazioni a carico del Fondo anche in relazione ad importi oggetto di precedenti autorizzazioni, congiuntamente alla nuova domanda di finanziamento, dovrà inviare un’apposita dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale attesti gli importi effettivamente fruiti a titolo di prestazioni e di contribuzione correlata.