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Acconto Imu e Tasi, possibile il ravvedimento dopo la scadenza del 16 giugno

Pubblicato il 16 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Oggi, 16 giugno 2014, è l’ultimo giorno utile per il versamento degli acconti Imu e Tasi da parte dei contribuenti che risiedono nei Comuni che hanno deliberato e pubblicato le aliquote entro lo scorso 31 maggio. Ci sono poi dei Comuni che hanno fissato un termine diverso per il versamento (esempio: 16 luglio, 31 luglio e 16 agosto), permettendo ai contribuenti che vi risiedono di effettuare i pagamenti a queste scadenze locali senza alcuna ripercussione.
Lo stesso Governo, tuttavia, ha previsto un condono per andare incontro a quanti in questa prima fase di calcoli hanno potuto commettere errori oppure hanno saltato la prima scadenza in programma per oggi.
Sara, infatti, possibile per quanti non hanno versato entro il termine di legge, che è appunto il 16 giugno 2014, regolarizzare gli omessi versamenti a partire dal giorno successivo, ossia dal 17 giugno e per i 14 a seguire, con l’aggiunta di una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, in aggiunta agli interessi legali pari al saggio dell'1%.
In tal modo, si dà la possibilità ai soggetti interessati di avvalersi del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo versamento, indicando specificatamente le somme che devono essere versate a titolo di tributo, sanzione ed interessi.
Il condono è tanto più conveniente quanto più il ravvedimento sia sprint, ossia la regolarizzazione avvenga nei 14 giorni immediatamente successivi al 17 giugno. In tal caso per effetto delle modifiche apportate all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento può essere ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo a condizione che non si superi il 14° giorno. A ciò si aggiunge la possibilità, per chi si ravvede, di avere la riduzione della sanzione ad 1/10.
Viceversa, per chi non si ravvede immediatamente e in modo spontaneo c’è la possibilità di avvalersi del ravvedimento breve e poi del ravvedimento lungo.
Alcuni dubbi hanno interessato coloro che sono stati chiamati per la prima volta al pagamento della Tasi soprattutto nel caso di immobili locati.
Un chiarimento al riguardo è stato reso con la risposta n. 13 contenuta nelle Faq del Ministero delle Finanze del 3 giugno 2014.
In essa si legge che per determinare la corretta aliquota Tasi da applicare si devono considerare le condizioni del titolare del diritto reale e non quelle dell’occupante. La condizione del titolare del diritto reale viene, dunque, considerata prevalente rispetto a quella dell’occupante anche nel caso in cui le due caratteristiche coesistono nello stesso soggetto (per esempio: seconda casa in comproprietà tra più fratelli, con uno che la prende in locazione). Il Mef cercando di risolvere tutti questi casi dubbi specifica che l’imposta deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e poi ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. 

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