Con sentenza n. 1240/67/2014, la Commissione tributaria regionale di Brescia ha confermato la statuizione con cui i giudici di primo grado avevano annullato un avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate nei confronti di quattro soggetti.
L'atto di accertamento aveva avuto ad oggetto un'operazione economico - finanziaria, consistita nella cessione ad una Spa dell'usufrutto sulle azioni di cui erano titolari i quattro azionisti della medesima.
Per questa operazione la società avrebbe dovuto pagare la somma di circa 17 milioni di euro, poi effettivamente versata ed incassata dagli aventi diritto da quest'ultima società e corrispondente all'ammontare dei dividendi la cui distribuzione era stata deliberata dalla Spa.
L'Ufficio finanziario aveva giudicato anomala detta operazione ritenendo che la medesima fosse stata effettuata per finalità evasive, in quanto i soci avevano percepito somme di pari ammontare non a titolo di dividendi, bensì quali redditi diversi.
Per questo aveva recuperato a tassazione ordinaria l'importo residuo percepito dato dalla differenza fra il corrispettivo dichiarato, quale "plusvalenza di natura finanziaria" e l'importo sopra qualificato come dividendo.
Secondo i giudici di appello, per contro, non era stato provato che le operazioni finanziarie compiute fossero illegittime non avendo il Fisco dimostrato che mediante la cessione, i cedenti i diritti di usufrutto sulle partecipazioni nella società avessero incassato le somme corrispondenti ai dividendi distribuiti dalla propria società sotto forma di prezzo di cessione dell'usufrutto, quali redditi diversi e non come redditi di capitale, evadendo, dunque, le imposte dovute.