Notizia

Rimborso del tributo e prescrizione. Decorso dalla data del versamento

Pubblicato il 17 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate con riferimento al momento del decorso del termine utile al contribuente per presentare istanza di rimborso di un'imposta indebitamente versata, nella specie la maggiore differenza Irpef che era stata trattenuta dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni.
Secondo la Suprema corte, in particolare, il termine che deve essere preso come riferimento per la decorrenza della prescrizione è quello del versamento del tributo e non la data del deposito della sentenza con cui il tributo specificamente esaminato era stato dichiarato retroattivamente illegittimo dalla Corte di giustizia (sentenza del 21 luglio 2005 pronunciata con riferimento alla causa C-207/04).
Secondo il Supremo collegio, infatti, il legislatore gode di ampia discrezionalità “per quanto riguarda la fissazione della durata del termine di prescrizione dei diritti, o di decadenza dagli stessi”; l'unico limite – continua la Corte – è costituito dall'eventuale irragionevolezza del termine, qualora ossia quest'ultimo “venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e quindi inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).