Anche un dipendente in part time fa scattare l'autonoma organizzazione.
È quanto spiega l'agenzia delle Entrate nella direttiva 42 dell'11 giugno 2014.
Nelle more dell'intervento del Legislatore – in ottemperanza della delega fiscale ex lege 11 marzo 2014, n. 23 dovrà essere normata la definizione di autonoma organizzazione - vale l'orientamento giurisprudenziale delle sentenze di Cassazione n. 6383 e n. 7610 del 2014.
Pertanto, per gli uffici delle Entrate sussiste l'autonoma organizzazione quando il professionista:
-è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non è, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
-impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
L'utilizzo, in modo non occasionale, di lavoro altrui si ha nei contratti di lavoro dipendente, anche part-time, oppure di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se relativi a funzioni di supporto e di segreteria. Sussiste l'assoggettabilità se il professionista si serve di strutture organizzate tramite contratto.