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Fusioni transfrontaliere. Perdite riportabili entro il limite del fondo di dotazione

Pubblicato il 18 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nell’ipotesi di una fusione transfrontaliera tra due società residenti in diversi Stati membri della Ue, con una società di diritto inglese con stabile organizzazione in Italia che incorpora la propria controllata italiana, si chiede di sapere quale è il limite patrimoniale cui far riferimento ai fini della determinazione dell’ammontare delle perdite riportabili.
In altri termini, la stabile organizzazione italiana della società inglese dichiara di avere perdite fiscali e vuole sapere se può assumere, invece del suo patrimonio netto contabile, il cosiddetto patrimonio di vigilanza, quale parametro per verificare la “capienza” rispetto alle perdite riportabili, ai sensi dell’articolo 172, comma 7, del Tuir.
All’interpello risponde l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63 del 17 giugno 2014.
Computo del limite patrimoniale
Chiarita la non facile questione circa la qualificazione giuridica dell’operazione rappresentata, l’Agenzia ha specificato che, ai fini dell’applicazione del limite patrimoniale di cui all’articolo 172, comma 7, del Tuir, solitamente il “patrimonio netto” deve essere identificato con il “fondo di dotazione” della stabile organizzazione, che può essere anche figurativo.
Inoltre, con particolare riferimento al limite di patrimonio netto di cui al citato articolo 172, l’ammontare rilevante per la stabile organizzazione di un soggetto estero è rappresentato dal fondo di dotazione contabile così come risultante dall'ultimo rendiconto di cui all’articolo 14, comma 5, del Dpr 600/1973, integrato delle eventuali variazioni fiscali effettivamente operate nella dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta, finalizzate a realizzarne la congruità ed entro tali limiti.
In conclusione, quindi, per la corretta determinazione dell’ammontare di perdite riportabili, ai sensi dell’articolo 172, comma 7, il limite del patrimonio netto deve essere frutto della somma del fondo di dotazione o patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo rendiconto e delle eventuali variazioni fiscali effettivamente operate nella dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta, 

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