L'articolo 10 ter del Decreto legislativo n. 74/2000, che sanziona penalmente l'omesso versamento di Iva, trova applicazione nei confronti di chiunque, pur essendovi obbligato, non provvede al versamento.
E tale obbligo incombe anche sul rappresentante fiscale, il quale deve assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Iva e in particolare al versamento dell'imposta.
Così, il reato di specie è configurabile anche nei confronti del rappresentante fiscale per l'Italia di società estere, in quanto questi rappresenta l'unico interlocutore, sia pure in solido, per le obbligazioni fiscali e doganali.
L'assunzione di responsabilità deriva dall'accettazione della nomina
Sono questi i principi puntualizzati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26356 del 18 giugno 2014 e con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal rappresentante fiscale in Italia di una società estera condannato per omesso versamento di Iva.
La Suprema corte, in particolare, ha confermato le statuizioni rese dai giudici di merito secondo i quali era da ritenere irrilevante che il ricorrente non si fosse concretamente interessato alla gestione della società, e che non fosse autorizzato ad operare sul conto corrente della medesima.
Ed infatti, nella specie, l'assunzione di responsabilità in solido era derivata dall'accettazione della nomina.