La notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare dei sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione ne determina l'illegittimità, salvo il caso in cui ricorrano specifiche ragioni d'urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso, il cui onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria.
E' quanto ricordato dai giudici di legittimità nel testo della ordinanza n. 14287 depositata il 24 giugno 2014 e con cui è stata ribaltata la decisione di annullamento di un avviso di accertamento che il Fisco aveva notificato ad un contribuente senza osservare il termine di cui all'articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000.
Nel caso specificamente esaminato, l'amministrazione finanziaria aveva rilevato un'evidente situazione di eventuale pericolo di perdita del credito fiscale nonché di pericolosità sotto il profilo tributario, tanto che lo stesso giudice di appello aveva riconosciuto nei confronti del contribuente ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, contrabbando aggravato, trasferimento fraudolento di valori, e che a carico del medesimo erano stati instaurati ben tre procedimenti penali.
Di fronte a tale quadro di risultanze processuali – si legge nel testo della sentenza - l'urgenza dell'atto impositivo si profilava di tutta evidenza anche allo scopo di frenare una condotta che appariva di grave violazione continuata degli obblighi fiscali.