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OIC. Approvati in via definitiva i principi contabili Oic 15, 20 e 21

Pubblicato il 27 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Oic ha approvato in via definitiva i primi tre principi contabili nazionali già pubblicati in bozza per la loro consultazione.

Il restyling dei principi nazionali parte dal principio OIC 15 Crediti, OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie. 
La loro applicazione è prevista, in via obbligatoria, per i bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, anche se è consentita una applicazione anticipata. 

Il principio contabile Oic 15 contiene nuovi criteri da applicare nel caso della cancellazione dei crediti oltre a maggiori precisazioni sul tema della relativa deducibilità fiscale.

Secondo la nuova versione definitiva del principio contabile nazionale, le imprese possono ottenere la deducibilità fiscale delle eventuali perdite che vengono contabilizzate a seguito della cessione dei crediti, ai sensi di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), secondo cui ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

In linea con la prassi comune internazionale, la cancellazione del credito dal bilancio potrà avvenire solo nel momento in cui si estinguono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali è trasferita insieme a tutti i rischi ad essi connessi. Viceversa, il credito rimane iscritto in bilancio se al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento sostanziale dei rischi connessi. 
Nel caso di cancellazione del credito dal bilancio, contabilmente si dovrà rilevare una perdita da cessione che corrisponde alla componente reddituale contabilizzata e che andrà a confluire nella voce B14, al netto delle svalutazioni accantonate nel fondo. 

I principi contabili Oic 20 e Oic 21, invece, riformulano la disciplina riguardante la classificazione dei titoli e delle partecipazioni. 

La classificazione in bilancio, fra attivo immobilizzato e circolante, dei titoli e delle partecipazioni dipende non solo dall'effettiva capacità dell'impresa di detenere il titolo per un periodo prolungato di tempo ma, anche dalla volontà della direzione aziendale. Infatti, gli strumenti finanziari che sono destinati a permanere nel patrimonio aziendale in modo durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni, mentre gli altri devono iscriversi nel capitale circolante. 

Prossime scadenze

Calendario
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Mod. redditi 2026 Persone fisiche Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPE...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta s...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti relativi a:saldo IVA 2025 con maggi...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. IRAP 2026 Proroga Soggetti ISA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,80%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non comme...