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Lavoro notturno: il genitore vedovo è unico genitore affidatario

Pubblicato il 27 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni. 

 Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 18 del 26 giugno 2014, ha chiarito che il genitore vedovo con figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientra tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma in questione che è finalizzata, principalmente, alla tutela del minore. 

 Si ricorda che per poter essere esentati dal lavoro notturno, i soggetti che rientrano nei casi previsti dal citato art. 11, D.Lgs. n. 66/2003, devono manifestare il proprio dissenso scritto al datore di lavoro entro le 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione lavorativa.