L’INPS, con circolare n. 80 del 25 giugno 2014, ha comunicato che l’inquadramento dei datori di lavoro sarà effettuato, al momento della presentazione della domanda, con una nuova procedura automatizzata in grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti.
Tuttavia, alcune attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti.
Nei suddetti casi, chiarisce la circolare, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS di competenza.
L’Istituto specifica, inoltre, che non sarà possibile ottenere l’inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’attività con dipendenti.
In tal caso, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l’opportunità.
Ad ogni buon conto, la nuova procedura automatizzata di inquadramento è strutturata per attribuire ai datori di lavoro l’inquadramento previdenziale sulla base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base della compilazione di un questionario, personalizzato in base all’attività indicata.
Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato e:
- in caso di esito positivo, l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato;
- in caso contrario, la sede competente contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.
La circolare conclude:
- chiarendo che, qualora l’inquadramento sia stato attribuito sulla base di un’autocertificazione che non abbia trovato riscontro, la sede modificherà l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva;
- fornendo chiarimenti in merito all’inquadramento delle “Casse edili” e delle “Sale di scommesse”.