L’interpello n. 19 del 26 giugno 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce che, affinché i parenti ed affini entro il terzo grado possano fruire dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33 comma 3, Legge n. 104/1992, è necessario che il coniuge e/o i genitori del disabile grave:
- abbiano compiuto i 65 anni di età;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti o mancanti.
Infatti, poiché la norma utilizza la disgiuntiva per indicare le condizioni che consentono l’estensione del diritto ai permessi al terzo grado di parentela o affinità, è sufficiente che le condizione suddette si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati (coniuge o genitori), a nulla rilevando la presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.