Notizia

Rendite finanziarie. Nuovo regime di prelievo dal 1° luglio 2014

Pubblicato il 28 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Dal 1° luglio 2014 cambia la tassazione dei redditi di natura finanziaria e dei redditi finanziari percepiti nell’esercizio di attività di impresa che per tale ragione non rientrano nella categoria dei redditi di capitale, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del Dl 66/2014. L’aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali maturati dal 1° luglio 2014. L’aumento interessa anche i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili, cambiali finanziarie e si applica anche sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da obbligazioni, maturati a partire dal 1° luglio 2014 e indipendentemente dalla data di emissione del titolo sottostante. Resta, invece, ferma al 12,5% la tassazione dei titoli pubblici italiani e dei titoli equiparati emessi da organismi internazionali, così come quella delle obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali. Questo è uno dei primi chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 19 del 27 giugno 2014, con la quale si fa il punto sulle novità introdotte dal Dl 66/2014, con particolare riguardo per quegli aspetti che interessano intermediari finanziari e risparmiatori. 
Specifica l’Agenzia delle entrate che la nuova aliquota del 26% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014. In altri termini, a tutti quei redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli oppure ad esigerne il pagamento sorge dal 1° luglio. Restano, invece, assoggettati alla vecchia imposta sostitutiva del 20% tutti i redditi connessi ad un diritto a percepirli che sorge fino al 30 giugno 2014. Per esempio con riferimento ai dividendi, si specifica che la nuova misura dell’aliquota si applica ai dividendi percepiti dal 1° luglio 2014, facendo riferimento esclusivamente alla data di incasso dei suddetti utili e non attribuendo alcuna rilevanza alla data di delibera degli stessi. Per quanto riguarda le assicurazioni, la nuova tassazione si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 febbraio 2025
Bonus pubblicità 2024

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell&rs...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).