Notizia

Niente imposte per l'atto traslativo correlato alla separazione

Pubblicato il 30 giugno 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E' sempre esente dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale l'atto notarile traslativo di una proprietà immobiliare che sia attuativo degli accordi di una separazione consensuale tra coniugi. In detta ipotesi, infatti, il negozio trova la sua causa non nella volontà dei coniugi di disporre in un qualsivoglia momento della loro vite delle proprie quote immobiliari, bensì negli accordi pattuiti nella separazione, in contemplazione della loro crisi coniugale. 
Esplicito richiamo al provvedimento di separazione
Per fruire dell'esenzione, in ogni caso, è sufficiente che l'atto notarile contenga un esplicito richiamo al provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale. Non è necessario, per contro, alcun altro adempimento o previsione. E' quanto ricordato dalla Commissione tributaria regionale di Milano nel testo della sentenza n. 1734/32/2014 del 3 aprile 2014. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 ottobre 2025
Mod. 730/2025 integrativo

Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2025, intendo...

Scadenza del 27 ottobre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo t...

Scadenza del 31 ottobre 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportel...

Scadenza del 31 ottobre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da part...