Un punto importante relativo alla introduzione della fatturazione elettronica, attuata con decreto Mef del 17 giugno 2014, è quello relativo all'imposta di bollo eventualmente dovuta (2 euro se l'importo addebitato senza Iva è superiore a 77,47 euro).
Si ricorda che, secondo le nuove norme, la fattura è da considerare in formato elettronico quando viene trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario elettronicamente. Ma possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici.
L'articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 modifica l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per i documenti elettronici eliminando il complicato sistema di pagare in anticipo, con modello F23, l'importo virtuale dell'anno, comunicando l'importo alle Entrate ed effettuando il conguaglio a gennaio dell'anno successivo.
Le nuove regole prevedono che l'imposta, se dovuta, venga versata con modalità telematiche, con il modello di pagamento unificato F24, in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio - di norma, quindi, entro il 30 aprile.
Si fa presente che le fatture elettroniche, se soggette ad imposta di bollo, devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta secondo le disposizioni del decreto 17 giugno 2014.