Notizia

Fattura elettronica: bollo versato con F24

Pubblicato il 11 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Un punto importante relativo alla introduzione della fatturazione elettronica, attuata con decreto Mef del 17 giugno 2014, è quello relativo all'imposta di bollo eventualmente dovuta (2 euro se l'importo addebitato senza Iva è superiore a 77,47 euro). 
Si ricorda che, secondo le nuove norme, la fattura è da considerare in formato elettronico quando viene trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario elettronicamente. Ma possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici. 
L'articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 modifica l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per i documenti elettronici eliminando il complicato sistema di pagare in anticipo, con modello F23, l'importo virtuale dell'anno, comunicando l'importo alle Entrate ed effettuando il conguaglio a gennaio dell'anno successivo. 
Le nuove regole prevedono che l'imposta, se dovuta, venga versata con modalità telematiche, con il modello di pagamento unificato F24, in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio - di norma, quindi, entro il 30 aprile. 
Si fa presente che le fatture elettroniche, se soggette ad imposta di bollo, devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta secondo le disposizioni del decreto 17 giugno 2014.  

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).