Notizia

Bonus Irpef. Libertà di compensazione

Pubblicato il 14 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Dopo le circolari nn. 8 e 9 del 2014, l'agenzia delle Entrate con la nuova circolare n. 22 dell'11 luglio ritorna a fornire chiarimenti sul recupero, da parte dei datori di lavoro, degli 80 euro erogati ai lavoratori dopo le modifiche intervenute sul Dl 66/2014 a seguito della legge di conversione. 
Modifiche della legge di conversione: compensazione libera
La conversione in legge del DL 66 contiene una rilevante modifica circa la modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta: la compensazione del bonus Irpef con modello F24 può avvenire liberamente, senza che operino i limiti ordinari vigenti. 
Pertanto non si applicano nè il limite annuale di 700mila euro né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 del Dl 78/2010). 
I sostituti di imposta, nel modello di pagamento F24, potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. Se rimane un credito non utilizzato in compensazione, potrà essere fruito nei successivi versamenti da eseguire sempre con modello F24. 
Inoltre, spiega la circolare, il datore di lavoro deve inserire il codice tributo 1655 – istituito con risoluzione n. 48/2014 - nella sezione Erario del modello F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi. 
Come indicare il mese e l’anno di erogazione
L'agenzia delle Entrate spiega che per indicare il mese e l’anno di pagamento del credito al lavoratore deve aversi riguardo al giorno in cui è avvenuto il pagamento delle retribuzioni. 
Però se la retribuzione è pagata entro il 12 gennaio 2015, si considera come avvenuta nel mese di dicembre 2014. 
La circolare illustra altre casistiche accompagnandole con esempi pratici.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio ...

Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).