Dopo le circolari nn. 8 e 9 del 2014, l'agenzia delle Entrate con la nuova circolare n. 22 dell'11 luglio ritorna a fornire chiarimenti sul recupero, da parte dei datori di lavoro, degli 80 euro erogati ai lavoratori dopo le modifiche intervenute sul Dl 66/2014 a seguito della legge di conversione.
Modifiche della legge di conversione: compensazione libera
La conversione in legge del DL 66 contiene una rilevante modifica circa la modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta: la compensazione del bonus Irpef con modello F24 può avvenire liberamente, senza che operino i limiti ordinari vigenti.
Pertanto non si applicano nè il limite annuale di 700mila euro né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 del Dl 78/2010).
I sostituti di imposta, nel modello di pagamento F24, potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. Se rimane un credito non utilizzato in compensazione, potrà essere fruito nei successivi versamenti da eseguire sempre con modello F24.
Inoltre, spiega la circolare, il datore di lavoro deve inserire il codice tributo 1655 – istituito con risoluzione n. 48/2014 - nella sezione Erario del modello F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
Come indicare il mese e l’anno di erogazione
L'agenzia delle Entrate spiega che per indicare il mese e l’anno di pagamento del credito al lavoratore deve aversi riguardo al giorno in cui è avvenuto il pagamento delle retribuzioni.
Però se la retribuzione è pagata entro il 12 gennaio 2015, si considera come avvenuta nel mese di dicembre 2014.
La circolare illustra altre casistiche accompagnandole con esempi pratici.