La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 205 depositata il 16 luglio 2014, è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della Legge n. 92 del 2012 e dell’art. 51, comma 1, numero 4), cod. proc. civ., nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude dalla sua operatività la fattispecie in parola.
In merito è da segnalare che alcune sezioni del lavoro ad oggi non hanno ritenuto incompatibile l’assegnazione dell’opposizione allo stesso giudice della fase sommaria, mentre altre hanno ritenuto che il giudizio di opposizione debba essere attribuito ad altro giudice.
Per il giudice delle leggi la questione in esame è manifestamente inammissibile per il motivo che essa si risolve nell’improprio tentativo di ottenere dalla Corte, con uso distorto dell’incidente di costituzionalità, l’avallo dell’interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo suscettibile di duplice lettura (ex multis, ordinanze n. 196 del 2013, n. 304 e n. 185 del 2012, e n. 139 del 2011).