Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito posto da una DTL, con nota prot. 12192 del 7 luglio 2014, ha chiarito che, in caso di errato inquadramento di un apprendista in relazione al CCNL applicato, non è utilizzabile la sanzione stabilita dal comma 1, art. 7, D.Lgs. n. 167/2011, né, tantomeno, è disconoscibile il rapporto di apprendistato.
Piuttosto, nel caso di specie, si ritiene applicabile la sanzione amministrativa ex art. 7, comma 2 del citato decreto legislativo che punisce le violazioni delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, T.U. dell’apprendistato.
Continua il Ministero specificando che l’errato inquadramento dell’apprendista potrà essere oggetto di diffida amministrativa in cui andrà specificata l’esatta allocazione del lavoratore nelle categorie disciplinate dal contratto collettivo e la durata del periodo formativo.