La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16484 del 18 luglio 2014, si è occupata di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo di un dipendente di una società, motivato dal fatto che la diffusione a mezzo stampa di notizie riguardanti indagini della magistratura sulla sua persona, aveva creato una situazione di sfiducia nei rapporti sia interni che esterni all’azienda.
Per la Suprema Corte, nel caso di specie, non sussistono gli estremi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento con motivazione che fa riferimento ai principi di correttezza e buona fede.
Al massimo, chiarisce la sentenza, l’obbligo del prestatore di lavoro di informare il proprio datore di lavoro di eventuali procedimenti a suo carico concernenti fatti estranei al rapporto di lavoro può configurarsi, in applicazione dei suddetti principi, in presenza di rinvio a giudizio.