Le “ Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2014, sottoscritte in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, stabiliscono che al soggetto impegnato in attività di tirocinio sia riconosciuta un‘indennità di partecipazione.
Le suddette Linee Guida prevedono, altresì, che, in caso di godimento di ammortizzatori sociali da parte del tirocinante (CIGS, mobilità, Aspi o Miniaspi), la suddetta indennità non sia corrisposta.
Tuttavia, la disciplina regionale del Veneto ha previsto che l’indennità di partecipazione al tirocinio sia compatibile con la percezione di un ammortizzatore sociale, valutando che non influisca né sullo stato di disoccupazione, né determini la decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.
Con nota congiunta del 9 giugno 2014, la Regione Veneto e la Direzione Regionale Veneto dell’INPS, poiché l’indennità di partecipazione al tirocinio è un rimborso spese forfettario e fiscalmente si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, hanno ritenuto che la suddetta indennità di partecipazione spettante ai tirocinanti sia compatibile con l’ammortizzatore sociale soltanto entro il limite di euro 600,00.
La nota costituisce, inoltre, occasione per chiarire che eventuali corresponsioni di indennità di frequenza a percorsi di formazione e/o riqualificazione sono compatibili con eventuali trattamenti di ammortizzatori sociali entro gli stessi limiti mensili.