Se il box auto dista 4 chilometri dall'abitazione non sussiste il vincolo pertinenziale e, di conseguenza, l'acquisto non può beneficiare delle agevolazioni per la prima casa.
Lo afferma la Ctr Liguria, con sentenza 643/1/2014, riformando la pronuncia della Ctp di Genova che aveva annullato l'avviso di liquidazione emanato dalle Entrate – contenente l'irrogazione delle sanzioni per il recupero delle somme dovute per le imposte ipocatastali.
I requisiti per il vincolo pertinenziale
Secondo i contribuenti, acquirenti del locale autorimessa distante 4 chilometri dall'abitazione principale, sussiste la relazione pertinenziale tra i due locali, in quanto scorciatoie esistenti nel paese permettono di raggiungere l'autorimessa a piedi, percorrendo 700 metri.
Ma i giudici liguri ricordano che secondo l'art. 817 del codice civile, per aversi rapporto pertinenziale tra due locali occorre la presenza del requisito oggettivo – il servizio di pertinenza od ornamento di un locale alla cosa principale – e del requisito soggettivo - la volontà del proprietario di adibire il locale a pertinenza della cosa principale.
Nel caso di specie non vi sono dubbi sulla presenza del requisito soggettivo: diversamente, manca il requisito oggettivo essendo la distanza tra i due immobili di circa Km.4, il che rende impossibile un utilizzo immediato della pertinenza.
Inoltre, la pertinenzialità richiede anche che “l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa”.
E' quindi legittimo l'avviso di liquidazione emesso a carico dei contribuenti.