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Il fallimento solo col reato di bancarotta impropria

Pubblicato il 22 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’intervento legislativo di modifica dell’articolo 223, comma 2, della Legge fallimentare, ha esteso la portata del nesso causa effetto fra la condotta dolosa e il dissesto, prima limitata alle ipotesi di bancarotta impropria «per causazione dolosa del fallimento», alla sola altra ipotesi di bancarotta impropria da reato societario.
Quello di prevedere quest’unica nuova eventualità è, per i giudici di Cassazione – sentenza n. 32032 del 21 luglio 2014 - atto voluto che palesa l'intenzione del Legislatore «di riservare il requisito della necessità del rapporto causale fra la condotta e il dissesto al limitato ambito delle ipotesi di bancarotta impropria escludendolo di conseguenza per le altre fattispecie di bancarotta».
In ultima analisi, perché scatti il reato di bancarotta fraudolenta non è necessario che esista un rapporto causale tra condotta dolosa e fallimento; il requisito del fallimento è richiesto esclusivamente per il reato di bancarotta impropria. 

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